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E’ legale avere un database Autovelox sul GPS?

 

 

 

Colgo l’occasione qui per chiarire questo aspetto…nella rete ne ho sentite di tutti i colori a riguardo...

 

tratto da www.garmin.it:

 

Pressoché tutti i fabbricanti di Navigatori Satellitari GPS di tutto il mondo offrono oggi, sia sui loro siti Internet che su siti collegati, links ad elenchi di autovelox (il più delle volte gratuiti) già pronti per l'installazione sul dispositivo GPS.
Questo approccio deve essere visto come misura di prevenzione, atta ad indurre gli automobilisti alla massima osservanza dei limiti di velocità, in maniera analoga alla funzione svolta dagli appositi cartelli stradali normalmente in uso (la legge italiana stabilisce infatti che i luoghi ove viene effettuato il controllo elettronico della velocità devono essere debitamente presegnalati da apposita segnaletica verticale).
L'uso di un Navigatore Satellitare GPS, non sembra pertanto, allo stato vigente della normativa, configurarsi tra i dispositivi anti-autovelox specifici, espressamente vietati dal Codice della Strada italiano (art. 31 L. 472 del 7/12/1999) ma di libera vendita in molte altre parti del mondo (in particolare negli USA).
Infatti il Navigatore non possiede di per sé alcuna capacità di rilevare direttamente l'autovelox stesso, ma svolge semplicemente una preventiva funzione di promemoria per i vari limiti di velocità esistenti nei vari tratti di strada, aiutando il conducente a controllare che la propria velocità sia quella prevista per quel determinato tratto di strada, onde evitare di superare i limiti per distrazione.
E' bene tenere presente però che la normativa potrebbe variare da paese a paese e, pertanto, è bene accertarsi che l'utilizzo di un navigatore satellitare sia consentito nel paese in cui ci si sposta.
In Svizzera, per esempio, dall'inizio del 2007 sono proibiti i navigatori con gli autovelox: secondo una legge federale svizzera sulla circolazione stradale, i navigatori GPS con queste funzioni aggiuntive non possono essere pubblicizzati, messi in commercio, né montati o trasportati nei veicoli, né fissati su quest'ultimi e neppure usati in alcun modo. I navigatori GPS, pertanto, sempre per la legge svizzera, sono equiparati ai rivelatori di radar, e quindi sono vietati. La polizia e le autorità doganali requisiscono questi apparecchi e sporgono denuncia contro i loro detentori. 

 

Con la Sentenza n. 12150/2007, la Corte di Cassazione ha stabilito che devono ritenersi vietati, in virtù di una interpretazione logica dell'art. 45, comma 9 bis del codice della strada i dispositivi che, ancorché senza segnalarlo al conducente, localizzano le apparecchiature di rilevamento della velocità. Il caso in esame riguarda un automobilista che aveva installato sul proprio veicolo un dispositivo denominato "phazer", ossia un radar anti autovelox. il Prefetto di Trieste irrogava all’automobilista in questione una sanzione amministrativa, disponendo la confisca dello strumento. Il Giudice di Pace di Trieste rigettava l’opposizione avverso l’ordinanza del Prefetto.

Con molta precisione, la Suprema Corte ha puntualizzato che il Codice della  Strada, anche a seguito delle più recenti modifiche legislative, ha mantenuto all’art. 45, comma 9-bis, il divieto di produzione, commercializzazione e d'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni» dei limiti di velocità previsti dallo stesso art. 142.

Il giudice ha motivato la propria decisione ricordando che l’art. 45, comma 9-bis, del Codice della Strada vieta tutte quelle apparecchiature che “segnalano la presenza e consentono la localizzazione” dei rilevatori ad uso alla polizia.

Quanto sopra solo in apparenza non si armonizza con la recente “operazione trasparenza” promossa dalla Polizia dello Stato che persegue lo scopo di “incoraggiare gli automobilisti a moderare la velocità e a rispettare i limiti ed a prevenire gli incidenti” attraverso la pubblicazione delle tratte stradali ove sono operativi, ogni giorno, gli strumenti di controllo di cui si avvale (e di cui giust’appunto all’art. 142, comma 6).
Se si considera la differenza che vi è fra il localizzare un dispositivo ed il conoscerne la posizione in base a notizie rese pubbliche dalle stesse forze dell’ordine, appare subito evidente coma la norma in oggetto riguardi solo le apparecchiature in grado di rilevare, senza elenchi o mappe, i dispositivi in uso alla Polizia dello Stato, mentre sono esclusi dal divieto quei diversi strumenti elettronici in grado di recepire esclusivamente informazioni da quest’ultima rese pubbliche.
I GPS, ovvero i navigatori satellitari, riportano e forniscono esclusivamente dati mentre non permettono di identificare e rilevare apparecchiature non inserite negli elenchi forniti on-line.
Elenchi mai esaustivi, poiché evidentemente la Polizia ha interesse a fare prevenzione, ma senza con ciò rinunciare all’azione repressiva.

In tal senso è chiaro che tutte le apparecchiature, come i navigatori satellitari, che consentono di rendere ancora più efficace l’intento preventivo non sono contrarie alla legge, tutt’altro, mentre quelle che permettono di eludere l’azione di repressione delle forze dell’ordine sono oggetto di divieto. Quindi è da ritenere legale anche l'uso di altri PDI analoghi come: Dissuasori, Photored, Sicve-Tutor, Sorpassometri e ZTL.

 

 

 

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